Il Ministro Giannini risponde all’interrogazione della sen. Saggese sul valore abilitante del diploma di scuola secondaria superiore per ITP (insegnante tecnico pratico), affermando il principio che la formazione deve essere completata con apposito corso di abilitazione.
Afferma la Sen. Saggese
“i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dai docenti ITP, costituiscono attualmente titolo di accesso alla Tabella C delle classi di concorso, ma secondo i rappresentanti della categoria potrebbero essere considerati abilitativi, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva stessa;
il SAESE (sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia), alla luce della presente interpretazione, ha presentato un ricorso gerarchico nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio dei docenti ITP,
si chiede di sapere:
come intenda procedere il Ministro in indirizzo in merito al ricorso amministrativo richiamato in premessa;
quali iniziative intenda assumere per tutelare la categoria dei docenti ITP e porre rimedio alla persistente precarietà che la caratterizza, valorizzandone il ruolo.”
Risponde il Ministro
“Non si può che confermare che il titolo di studio d’istruzione secondaria di secondo grado non può considerarsi abilitante all’esercizio della professione docente, con la conseguenza che, ai fini dell’insegnamento, la formazione deve essere completata con il percorso abilitante previsto dalla normativa vigente. Come già rilevato nell’atto, a legislazione vigente l’unico canale per il conseguimento dell’abilitazione per la categoria in discorso è stato costituito dai percorsi abilitanti speciali (PAS), previsti dagli artt. 15, commi 1- bis , e seguenti, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, indetti con decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013 e destinati a coloro che avevano prestato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 e fino al 2011/2012 incluso, almeno 3 anni di servizio con il possesso del prescritto titolo di studio.
Come è noto, peraltro, la legge n. 107 del 2015 ha stabilito all’art. 1, comma 110, il possesso dell’abilitazione quale requisito per la partecipazione al concorso a posti di personale docente.”
E tuttavia nella sua risposta il Ministro omette di chiarire se è allo studio uno specifico percorso abilitante ordinario per gli ITP, finora esclusi dal TFA. Non si accenna neanche al fatto che tale circostanza ha già determinato l’ammissione con riserva o con diritto alle prove suppletive per alcuni candidati al concorso a cattedra 2016 che hanno promosso specifico ricorso.
Il SAESE, promotore del sul ricorso gerarchico nei confronti del Miur al fine di ottenere il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio dei docenti ITP, sul quale risulta essersi formato il silenzio rigetto per decorso del termine previsto di 90 giorni dalla sua presentazione, ha già annunciato che sono allo studio altre strategie di contestazione.