24 CFU Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)
(GU n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)
Vigente al: 31-5-2017
Capo I
Principi generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare i commi 180 e 181, lettera b); Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e in particolare l'articolo 17; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari per l'universita' e la ricerca e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 23 febbraio 2017; Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno. 2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione e' introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per selezionarli sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale. 3. Il sistema di cui al comma 2 costituisce, insieme alla formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione. 4. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dal presente decreto.
Art. 2 Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli 1. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui all'articolo 1, comma 2, e' articolato in: a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, di cui al Capo II; b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato «percorso FIT», differente fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), articolato secondo quanto previsto al comma 2; c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b). 2. Il percorso FIT e' disciplinato ai sensi del Capo III, e si articola in: a) un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, per l'insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica; b) un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente, di cui agli articoli 10 e 11; c) un terzo anno di formazione, tirocinio, e inserimento nella funzione docente, di cui agli articoli 10, 11 e 13. 3. Il percorso FIT e' realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, universita' e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate «istituzioni AFAM», con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze. La collaborazione si esplicita nella progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT, effettuati tramite gli appositi organi collegiali a carattere regionale di cui all'articolo 9, comma 7. 4. Il percorso FIT ha l'obiettivo di sviluppare e rafforzare nei futuri docenti: a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti; b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari; c) la capacita' di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti; d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica. 5. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, il percorso FIT e' progettato e realizzato in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Capo II
Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali
Art. 3 Bando di concorso e commissioni 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso FIT su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso e' indetto su base interregionale. 2. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali. 3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel terzo e nel quarto anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali. 4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso: a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari; b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria; c) posti di sostegno. 5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato puo' concorrere in una sola regione, per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5. 6. Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuati, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7: i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso e i requisiti per i relativi componenti; i criteri generali e oggettivi di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici, ferma restando la valutazione dei titoli per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove concorsuali; la ripartizione dei punteggi tra le prove e i titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; i requisiti generali e specifici di ammissione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 e con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1. 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, sono individuati, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 7: le modalita' di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione della commissione di valutazione del secondo anno e finale per l'accesso ai ruoli, di cui agli articoli 10, 11 e 13 ed i relativi criteri di valutazione; le modalita' di individuazione delle scuole polo e delle scuole sedi di tirocinio, di cui all'articolo 12, nonche' di assegnazione dei tirocinanti alle medesime; l'elenco dei titoli valutabili e il loro punteggio, valorizzando il titolo di dottore di ricerca e il possesso di ulteriori crediti nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, fino ad un massimo di 12 in aggiunta a quelli previsti all'articolo 5, comma 1 lettera b) e comma 2 lettera b). Con il medesimo decreto e' costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame. 8. Le commissioni di cui ai commi 6 e 7 comprendono esperti provenienti dalle scuole, dalle universita' e dalle istituzioni AFAM.
Art. 4 Classi di concorso 1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarita' dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' di consentire cosi' un piu' adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilita', nonche' ai fini della valorizzazione culturale della professione docente, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello. 2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1, sono previsti i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonche' del Consiglio superiore della pubblica istruzione. 3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche attivita' formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarita' o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilita' professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.
Art. 5 Requisiti di accesso 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione. 4. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono, altresi', individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalita' organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonche' gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
Art. 6 Prove di esame 1. Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno e' prevista una prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale. 2. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova e' condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 3. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova e' condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, con particolare riferimento a quelle che eventualmente il candidato non abbia scelto nell'ambito della prova di cui al comma 2, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonche' il possesso di abilita' informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano. 5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno e' scritta, e' sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva e' condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.
Art. 7 Graduatorie 1. In ciascuna sede concorsuale e per le tipologie di posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), la graduatoria di merito per ogni classe di concorso e' compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste. 2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), la graduatoria di merito e' compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all'articolo 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste. 3. I candidati che hanno superato tutte le prove previste per ciascuna tipologia di posto, iscritti nelle graduatorie di cui ai commi 1 e 2, sono dichiarati vincitori nel limite dei posti messi a concorso, fermi restando gli eventuali scorrimenti di cui al comma 4. 4. I vincitori del concorso che, alla data del 30 giugno, risultano presenti in posizione utile in piu' graduatorie sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare di avviarsi al relativo percorso FIT. Effettuata l'opzione, essi sono cancellati da tutte le altre graduatorie ove sono presenti. Coloro che non effettuano alcuna opzione sono cancellati da tutte le graduatorie gia' pubblicate alla data del 30 giugno. I posti del primo scaglione corrispondenti alle cancellazioni sono recuperati nel medesimo scaglione per scorrimento delle relative graduatorie, purche' entro il termine perentorio del 31 agosto. I posti del primo scaglione rimasti ancora liberi a questa data, ovvero i posti corrispondenti a vincitori che, pur avendo optato, non si avviano al percorso FIT, sono recuperati l'anno successivo per l'avvio dei relativi vincitori al percorso FIT con il secondo scaglione. I posti del secondo scaglione rimasti eventualmente liberi per qualunque motivo alla data del 31 agosto, sono disponibili per i concorsi successivi. Le modalita' e i termini di esercizio delle opzioni e dello scorrimento delle graduatorie sono stabiliti dal bando di concorso. 5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attivita' scolastiche relative al percorso FIT.
Capo III
Percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento
Art. 8 Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento 1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e inserimento, di seguito denominato contratto FIT, con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'ambito territoriale scelto ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo previsto e' effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. Le condizioni normative ed economiche dei primi due anni del contratto FIT sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. La contrattazione collettiva e' svolta nel limite delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, nonche' delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte nel secondo anno di contratto. 3. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. 4. Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo spettante al titolare di contratto FIT e' rimessa al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che ne determina i contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Fermo restando che i criteri di valutazione non sono oggetto della contrattazione per il contratto FIT, la medesima avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi direttivi: a) il contratto e' risolto di diritto nel caso di assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie; b) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilita' didattica, secondo le modalita' previste dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili; c) il contratto e' sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, e riprende successivamente fino al completamento del triennio. Qualora la sospensione avvenga durante il corso di specializzazione, il ripristino e' effettuato in occasione del primo corso utile in caso di assenza complessivamente superiore al limite determinato dalle universita' o dalle istituzioni AFAM, altrimenti al cessare dell'impedimento. Qualora avvenga durante il secondo o il terzo anno, il ripristino e' effettuato nel primo anno scolastico utile in caso di assenza complessivamente superiore a trenta giorni, altrimenti al cessare dell'impedimento; d) il titolare di contratto FIT su posto comune e' tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attivita' di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b); e) il titolare di contratto FIT su posto di sostegno e' tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 3, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attivita' formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con le attivita' di insegnamento di cui alla lettera b). 6. La sottoscrizione dei contratti FIT comporta la successiva indisponibilita' dei posti complessivamente occorrenti, a livello regionale, per lo svolgimento del terzo anno del percorso FIT, per ogni operazione annuale o definitiva diversa dalla predetta e dalla conseguente immissione in ruolo. Detto vincolo viene meno in caso di mancato superamento della valutazione finale del terzo anno del percorso FIT, ai sensi dell'articolo 13.
Art. 9 Primo anno di contratto e corso di specializzazione 1. I titolari di contratto FIT su posto comune sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso e' istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. 2. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 1 e' determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tenendo conto del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, su proposta della Conferenza nazionale di cui all'articolo 14 e fermi restando i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previsti dalla normativa vigente. L'ordinamento corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA articolati in: a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della pedagogia speciale e della didattica dell'inclusione, della psicologia, della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali; b) attivita' di tirocinio diretto, alle quali sono destinati almeno 10 CFU/CFA, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, in presenza del docente della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12; c) attivita' di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata nell'attivita' di cui alla lettera b), alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA; d) attivita' formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di competenze linguistiche nella prospettiva dell'insegnamento secondo la modalita' CLIL. 3. I titolari di contratto FIT su posto di sostegno sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso e' istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da universita' o istituzioni AFAM o loro consorzi ed e' organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso prevede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. 4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 3, determinato ai sensi del comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA articolati in: a) corsi di lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relative alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonche' della valutazione e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica; b) attivita' di tirocinio diretto di didattica di sostegno, alle quali sono destinati almeno 10 CFA/CFU, da svolgere presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza in presenza del docente di sostegno della classe e sotto la guida del tutor scolastico, di cui all'articolo 12; c) attivita' di tirocinio indiretto, finalizzate all'accompagnamento riflessivo dell'esperienza maturata nell'attivita' di cui alla lettera b), alle quali sono destinati almeno 6 CFU/CFA; d) attivita' formative opzionali, aggiuntive, volte all'acquisizione di competenze linguistiche. 5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal titolare di contratto FIT in tutte le attivita' formative. Il titolare di contratto FIT che supera l'esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione. 6. I criteri di composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennita' e rimborsi spese. 7. Per i corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di cui al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento, comunque comprendenti i docenti e i tutor del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attivita' formative. Ai componenti dell'organo non spettano compensi, indennita', gettoni o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche.
Art. 10 Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni 1. II contratto FIT e' confermato per il secondo anno a condizione che il titolare abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e, per il terzo anno, a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. 2. Il titolare di contratto FIT su posto comune, oltre alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera d), e' tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore; e' tenuto altresi' ad acquisire 15 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attivita' di insegnamento. 3. Il titolare di contratto FIT su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili. 4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono disciplinati le modalita' e i criteri della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti comuni, nonche' la composizione delle relative commissioni, ferma restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor coordinatore, di cui all'articolo 12. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'assegnazione delle supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.
Art. 11 Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno 1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno e' confermato per il secondo anno a condizione che il titolare di contratto FIT abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e, per il terzo anno a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno. 2. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, oltre alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), e' tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore, di cui all'articolo 12, ed e' tenuto altresi' ad acquisire 40 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e 20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l'attivita' di insegnamento. 3. Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, nel secondo anno effettua supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni nell'ambito territoriale di appartenenza e presta servizio, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili. 4. I titolari di contratto FIT scelgono, sulla base dell'ordine di graduatoria del concorso e nell'ambito territoriale in cui sono iscritti, il posto vacante e disponibile ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, sul quale prestare servizio nel terzo anno del contratto. 5. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 10, comma 5, disciplina altresi' la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi FIT per i posti di insegnamento di sostegno. 6. Con il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, e' disciplinata altresi' l'assegnazione delle supplenze di cui al comma 3, valorizzando il possesso del diploma di specializzazione.
Art. 12 Tirocinio 1. Il tirocinio, diretto e indiretto, e' parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. Le attivita' di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di un tutor universitario o accademico con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono disciplinate la modalita' e i criteri di selezione, la durata dell'incarico, la formazione specifica, i compiti; sono altresi' definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. I tutor scolastico e coordinatore possono avvalersi dell'esonero, integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315. 2. I tutor coordinatori hanno il compito di curare la progettualita', l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con il tutor scolastico e con il tutor universitario o accademico. I tutor coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni intermedie e finali del percorso FIT. I tutor scolastici sono docenti delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio diretto e hanno il compito di coordinare le attivita' di tirocinio diretto nell'istituzione scolastica. Partecipano alla definizione dei percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il terzo anno del percorso FIT. I tutor universitari sono individuati dalle universita' o dalle istituzioni AFAM e costituiscono il riferimento universitario, o accademico, per le attivita' formative previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT. 3. Il tirocinio diretto e' svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attivita' di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attivita' di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e in collaborazione con il tutor coordinatore. 4. Il tirocinio indiretto e' svolto presso l'universita' o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attivita' di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attivita' svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario o accademico e in collaborazione con i tutor coordinatori. 5. La frequenza alle attivita' di tirocinio e' obbligatoria. 6. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe che dell'istituzione scolastica. 7. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il titolare di contratto FIT deve svolgere nel percorso formativo triennale, nonche' le modalita' di individuazione del tutor scolastico.
Art. 13 Accesso al ruolo 1. Il terzo anno del percorso FIT e' finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalita' di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il terzo anno del percorso FIT non e' ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2. La commissione di valutazione finale per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 3, comma 7, e' presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo anno del contratto medesimo. La commissione comprende altresi' sia docenti delle universita' o istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, sia i tutor universitario o accademico e coordinatore dell'interessato, nonche' il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT. 3. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto FIT e' assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli e' attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal 79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 4. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso FIT. I titolari di contratto FIT che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso FIT, sono riammessi alla parte residua del percorso esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validita' del titolo di specializzazione eventualmente conseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 1 e 6, nonche' dell'articolo 16, commi 1 e 6.
Art. 14 Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente 1. E' istituita la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, di seguito denominata Conferenza, con l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base di un quadro organico delle competenze della professione docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali. 2. La Conferenza e' costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che ne stabilisce composizione e regolamento di funzionamento. E' composta pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 3. La Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito a: a) organizzazione, funzionamento e programmi dei percorsi FIT, articolati per curricula verticali; b) ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3. 4. Inoltre, la Conferenza: a) monitora le attivita' e i risultati del sistema, promuovendo eventuali azioni migliorative e correttive; b) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti. 5. Ai componenti della Conferenza non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilita' comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attivita' didattica.
Capo IV
Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie
Art. 15 Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune 1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9 nella classe di concorso relativa all'insegnamento e' utile nelle scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62. 2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, per non piu' di tre anni dall'immatricolazione al corso. 3. Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle universita' interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. E' considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purche' detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. 4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle universita' e delle istituzioni AFAM, l'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, nell'ambito di contingenti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie e tenuto conto della disponibilita' di personale gia' abilitato all'insegnamento o specializzato. 5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i soggetti di cui al comma 3 sono integralmente a carico degli interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III. 6. Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente articolo non da' diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al presente decreto.
Art. 16 Docenti su posto di sostegno 1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9 in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e' utile nelle scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto di sostegno, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62. 2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto di sostegno anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, per non piu' di tre anni dall'immatricolazione al corso. 3. Possono iscriversi al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle universita' interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, comma 3. E' considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza su posti di sostegno per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purche' detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. 4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle universita' e delle istituzioni AFAM, l'iscrizione al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, nell'ambito di contingenti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie e tenuto conto della disponibilita' di personale gia' abilitato all'insegnamento o specializzato. 5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al presente articolo sono integralmente a carico degli interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III. 6. Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente articolo non da' diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al presente decreto.
Capo V
Fase transitoria
Art. 17 Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente 1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2. 2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validita' delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto; c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui all'alinea per l'anno scolastico 2020/2021, il 60% per l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto; d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a), b), e c). 3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresi' ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purche' siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine, per la partecipazione alla presente procedura straordinaria e' richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali. 4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed e' predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e' valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e' riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile. 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale e' soppressa al suo esaurimento. 6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonche' la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il primo concorso di cui al presente comma e' bandito entro il 2018. 8. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali. Sono previste una prova scritta di natura disciplinare ed una orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e' valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente. 9. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'articolo 9 e un anno da svolgere ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l'anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. 10. Il contenuto del bando, i titoli valutabili, i termini e le modalita' di presentazione delle istanze, di espletamento e valutazione delle prove e dei titoli, nonche' la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con il regolamento e il decreto di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
Art. 18 Altre norme transitorie 1. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, i regolamenti, i decreti e gli atti occorrenti per l'attuazione del presente decreto, sono perfetti ed efficaci anche in carenza del prescritto parere.
Capo VI
Norme finali
Art. 19 Copertura finanziaria 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' iscritto un Fondo, destinato alla copertura degli oneri di cui all'articolo 8, comma 2, con la dotazione finanziaria di euro 20.826.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 45.630.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro 71.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro 85.117.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nonche' euro 117.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Al riparto del Fondo si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3, 8, 9 e 17 del presente decreto, pari ad euro 7.009.000,00 nel 2018, euro 26.426.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 52.733.000 nel 2021, euro 55.202.000 nel 2022, euro 82.750.000 nel 2023, euro 84.034.000 nel 2024, euro 98.366.000 nel 2025, euro 101.398.000,00 nel 2026 ed euro 135.211.000 annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 20 Reclutamento per le istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena 1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'articolo 17, comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Ai concorsi si applicano le disposizioni di cui al Capo II e all'articolo 17 e sono seguiti dai percorsi di cui al Capo III, fermo restando quanto previsto al presente articolo. 2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia-Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice e' presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.
Art. 21 Disapplicazioni 1. Non si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e di secondo grado regolati dal presente decreto e banditi successivamente alla sua entrata in vigore, fermo restando quanto previsto all'articolo 13 in tema di valutazione del terzo anno del percorso FIT, le seguenti disposizioni: a) articolo 1, commi 109, 110, 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 22 Entrata in vigore 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando